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Area assicurazioni

ETICA OFFLINE - Gestione Informativa e Controllo Adeguatezza

Lo Scenario

La recente circolare ISVAP (N. 551/D del 1 marzo 2005 - "Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita"), allo scopo di rivedere le regole che le imprese assicurative devono osservare in merito ai criteri di trasparenza nella distribuzione dei prodotti vita, ha introdotto una serie di norme innovative sulla materia.

In particolare, assume importanza rilevante l'articolo 28 della suddetta circolare che dispone:

Art. 28 Adeguatezza dei contratti offerti

  • Le imprese devono impartire istruzioni agli intermediari assicurativi affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali nonché alla propensione al rischio del medesimo.
    A tal fine gli intermediari chiedono al contraente notizie, delle quali dovrà essere conservata traccia documentale, inerenti le sue caratteristiche personali, con particolare riferimento all'età, all'attività lavorativa e al nucleo familiare, alla sua situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata e rischi finanziari ad esso connessi.
    L'eventuale rifiuto, da parte del contraente, di fornire le informazioni richieste deve risultare da dichiarazione appositamente sottoscritta dal medesimo, da allegare alla proposta.
  • Gli intermediari assicurativi sono tenuti a:
    • prospettare al contraente, in un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, le caratteristiche del contratto offerto, illustrando analiticamente la natura e gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del contratto ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
    • astenersi dall'offrire'contratti non adeguati alle effettive esigenze assicurative e previdenziali ed alla propensione al rischio dei contraenti. Qualora, comunque, l'intermediario assicurativo riceva proposte assicurative non adeguate, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 1 e di ogni altra notizia disponibile, ne informa il contraente, illustrando i motivi della inadeguatezza. Di tale informativa deve essere fatta specifica menzione in apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, da allegare alla proposta.

    L'obbligo di offrire polizze "adeguate" pone a carico dell'intermediario un complesso e delicato onere di intervista all'assicurando, al fine di acquisire le informazioni utili a comprendere quale sia il prodotto più adeguato.

    Si tratta di un'attività complessa e allo stesso tempo delicata poiché le informazioni da acquisire sono molteplici e, inoltre, può esporre l'intermediario a responsabilità nei confronti del cliente.